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Pensioni, agevolazioni fiscali e altri diritti

"I soldi non fanno la felicità", lo dicono tutti. Tuttavia è chiaro che un non vedente, come qualsiasi altro disabile, incontra maggiori difficoltà per procurarsi il necessario per vivere e soddisfare le sue specifiche esigenze. Accanto a tale considerazione si aggiunge quella per cui molte persone perdono la vista per motivi che si possono ricollegare ad un mancato intervento da parte dello Stato, sia in termini di prevenzione che per una vera e propria colpa (errori sanitari).

Queste due diverse considerazioni stanno alla base dei due sussidi economici previsti dalla legge per i ciechi e gli ipovedenti: l'assegno o pensione di cecità e l'indennità di accompagnamento.

Altre leggi prevedono agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti creati appositamente per i disabili visivi o per prodotti comuni che però per i ciechi e gli ipovedenti assumono un valore particolare, in quanto sopperiscono al deficit visivo fornendo nuove opportunità di reperire e conservare le informazioni (registratori, computer, ecc.).

Nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è prevista la fornitura da parte delle ASL di alcuni ausili e un contributo per l'acquisto di altri.

Alcune leggi prevedono agevolazioni particolari per i lavoratori non vedenti ed i loro familiari.

Parleremo anche della validità della firma, di come si esercita il diritto di voto e di come i ciechi possano fare testamento.

Per informazioni relative alle agevolazioni sui mezzi di trasporto consultare la sezione Autonomia.

Assegni e indennità

I non vedenti e gli ipovedenti con residuo visivo non superiore a un decimo o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30% hanno diritto a fruire di un assegno mensile (pensione), il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, purché il reddito derivante da lavoro autonomo o subordinato non superi una certa cifra. Gli importi degli assegni e il tetto di reddito oltre il quale si perde il diritto all'assegno vengono aggiornati ogni anno. Per conoscere tali importi potete consultare i siti delle associazioni di categoria o il sito HandyLex.

I ciechi assoluti e i ciechi parziali con residuo non superiore a un ventesimo o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%, oltre all'assegno, hanno diritto anche ad una indennità di accompagnamento, il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Tale indennità non è soggetta ad alcun limite di reddito.

I non vedenti e gli ipovedenti affetti da minorazioni aggiuntive (fisiche o psichiche) che comportino una invalidità totale hanno diritto sia all'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili sia a quella prevista per gli invalidi civili al 100%, purché il riconoscimento dell'invalidità civile sia dovuto ad una patologia diversa da quella che ha portato alla dichiarazione di cecità. Per patologia si intende il tipo di minorazione e non la causa delle minorazioni, che perciò può anche essere la stessa, come quando, a seguito di incidente stradaleo malattia, la persona perda sia la capacità visiva che quella motoria. Lo stesso vale per i sordo-ciechi, i quali hanno diritto sia all'indennità di accompagnamento sia all'indennità di comunicazione.
Per quanto riguarda il cumulo delle pensioni, sia di più assegni sia di questi con la pensione di anzianità, di vecchiaia o di reversibilità, nonché la pensione sociale, valgono regole particolari, che spesso comportano la scelta da parte del disabile del trattamento economico a lui più favorevole.

Se la cecità è dovuta ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, cause belliche o di servizio si applicano leggi particolari, che prevedono assegni ed indennità diverse.

Per ottenere i benefici economici e tutti gli altri servizi previsti per i disabili è necessario far accertare il proprio stato di invalidità facendone richiesta all'INPS, il quale inviterà il disabile a presentarsi dinnanzi ad una apposita commissione medica presso la ASL di appartenenza. La commissione accerterà il visus (espresso in decimi), il campo visivo (espresso in gradi) e la presenza di eventuali altre minorazioni, da valutare sulla base di punti percentuali di invalidità. Il riconoscimento del campo visivo ai fini dell'accertamento delle minorazioni visive è una conquista abbastanza recente: risale, infatti, ad una nota del Ministero della Sanità n. 21/09/2004 ed alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 464/2004.

La commissione medica della ASL può anche dichiarare l'handicappato "in situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge 104 del 1992. Ciò dà diritto ad ulteriori agevolazioni, di cui parleremo tra breve.

Con lo stesso procedimento può essere richiesto il riconoscimento dell'aggravamento del deficit visivo del soggetto.

La L. 102/2009 ha introdotto una nuova procedura informatizzata, che vede come perno del sistema l'INPS, superando così le disparità di trattamento che si erano verificate a seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di assistenza sociale. Poich%eacute; per la presentazione della domanda e la gestione di tutto l'iter burocratico è necessario possedere un PIN per l'accesso al sistema informatico dell'INPS, consigliamo di rivolgervi alle associazioni di categoria o ai servizi sociali del Comune.

Se la perdita della vista è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ci si deve rivolgere all'INAIL. Se la causa della minorazione è legata a ragioni di servizio o a cause belliche (tra le quali vanno ricompresi anche gli infortuni verificatisi durante il servizio militare), ci si dovrà invece rivolgere al Ministero dell'interno.

L'INPS può verificare in qualsiasi momento il permanere dello stato di invalidità, invitando il disabile a sottoporsi a nuova visita presso la ASL. Il D.M. 2 agosto 2007 del Ministero del'Economia e delle Finanze contiene un elenco di menomazioni e patologie stabilizzate o ingravescenti per le quali è esclusa qualsiasi visita di controllo.

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Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste per i disabili e in particolare per i non vedenti e gli ipovedenti sono diverse e soggette a periodici aggiornamenti, di solito in coincidenza con l'approvazione della legge finanziaria. Pertanto è impossibile citarle tutte ed è difficile tenersi aggiornati. Per tale ragione consigliamo di consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate, in particolare la sezione dedicata alle agevolazioni per i disabili all'interno delle guide dell'Agenzia.

La prima agevolazione da segnalare è una detrazione dall'IRPEF prevista per la presenza nel nucleo familiare di un figlio disabile.

Le spese sostenute per l’acquisto degli ausili tecnici sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% del prezzo (D.P.R. 917/86, art. 13-bis, comma 1°, lett. c). Lo stesso trattamento si applica all'acquisto delle automobili destinate ad agevolare gli spostamenti dei ciechi ed alle spese per il mantenimento del cane guida. In particolare in caso di acquisto di una automobile di cilindrata non superiore a 2000 cc se alimentata a benzina e 2800 cc se diesel è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di L. 35.000.000, pari a € 18075,99. La detrazione può essere fatta in unica soluzione o nell'arco dei quattro anni successivi. L'agevolazione può essere goduta una volta ogni quattro anni, salvo il caso di furto o incendio doloso dell'automobile.
La risoluzione n. 306/2002 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono detraibili anche le spese per l'adattamento del veicolo (non necessario per il trasporto dei ciechi) e la manutenzione straordinaria. Non sono ammesse quelle che riguardano l'ordinaria manutenzione ordinaria (ad esempio, carburante, lubrificante, pneumatici, premi assicurativi). Le spese di manutenzione straordinaria concorrono alla formazione del limite massimo di 18.075,99 euro utilizzabile nel quadriennio per l'acquisto del veicolo.

Per le automobili intestate ai disabili o a familiari dei quali i disabili stessi siano fiscalmente a carico sono previste anche l'IVA agevolata al 4% e l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione (L. 342/2000, art. 50). Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto -ovviamente- alcun adattamento dell'autovettura, come avviene invece per i disabili motori. È necessario fare una apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, che, una volta verificati i requisiti, rilascia un certificato che sostituisce la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione, che ha sostituito l'esposizione del bollo sul parabrezza dell'automobile.
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 8 agosto 2005 n. 117/E, ha precisato che "Tutti gli optional comprati contestualmente all'autovettura costituiscono parte integrante della stessa e quindi usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

Per quanto riguarda la tassa di iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), essa è di competenza provinciale. La legge prevede l'esenzione solo per i veicoli adattati. Nulla vieta che l'Amministrazione Provinciale possa prevedere agevolazioni in tal senso. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'ACI.

Per il cane guida la legge consente di detrarre una cifra forfettaria pari a € 516,47 comprensiva di tutte le spese di mantenimento dell'animale.

Le spese mediche, comprese quelle per interventi chirurgici, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF (art. 10, lett. b, del testo unico sulle imposte dirette sopra citato).

La L. 388/2000 aveva stabilito l'esenzione dalla tassa di successione e di donazione per i beneficiari disabili gravi se l'importo complessivo del lascito non superava L. 1.000.000.000. Successivamente la L. 383/2001 ha abolito l'imposta di successione e di donazione, sottoponendo i trasferimenti di valore superiore a € 180.759,91 alle imposte previste per gli atti a titolo oneroso. Poiché per questi ultimi non sono previste esenzioni, è da ritenere che il disabile che riceva per successione o donazione beni immobili per un valore superiore alla cifra sopra indicata, debba pagare l'imposta prevista per il corrispondente trasferimento a titolo oneroso (vendita, costituzione di usufrutto, ecc.).

È possibile dedurre dal reddito imponibile gli oneri contributivi relativi agli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza personale o familiare (colf e badanti), nonché le spese sostenute  per il loro compenso fino ad un importo massimo di 2.100 euro annui (D.P.R. 917/86, art. 10, comma 2°).

Il D.M. 14 marzo 1998 ha stabilito l'applicazione dell'IVA agevolata nella misura del 4% per tutti gli strumenti tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. Si tratta di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo basato su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricato o di comune reperibilità, preposto ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura da parte dei soggetti disabili.
Per poter ottenere tale agevolazione occorrono due requisiti:

  1. il certificato di invalidità attestante la minorazione visiva ovvero la relativa autocertificazione;
  2. un ulteriore certificato rilasciato dall'oculista della ASL attestante il collegamento funzionale tra lo strumento che si intende acquistare e la minorazione visiva. Questo secondo certificato non può essere sostituito dall'autocertificazione.

Tali certificati vanno consegnati al rivenditore, il quale nella fattura indicherà che l'IVA applicata è del 4% ai sensi del D.M. 14 marzo 1998.

I Comuni possono prevedere delle riduzioni dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) se l'immobile è di proprietà di un disabile o di persona della quale il disabile stesso sia fiscalmente a carico.

Il D.Lgs. 109/1998 ha introdotto l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), conosciuti anche con il nome complessivo di "riccometro". Le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di servizi pubblici possono prevedere particolari agevolazioni se i valori dell'ISE e dell'ISEE non superano un determinato ammontare. La presenza di un disabile all'interno del nucleo familiare contribuisce a ridurre il valore complessivo dell'ISE e dell'ISEE.
I certificati ISE e ISEE vengono rilasciati dall'INPS su presentazione di apposita domanda debitamente compilata, con l'indicazione dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare.
A mero titolo esemplificativo ricordiamo che la Telecom Italia pratica uno sconto del 50% del canone di abbonamento per gli utenti residenziali se l'ISEE dell'intestatario dell'utenza telefonica non supera un determinato valore. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio della Telecom competente per territorio o chiamare il 187.

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Protesi sanitarie

Il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 contiene il cosiddetto "nomenclatore tariffario", cioè l'elenco delle protesi che sono fornite a totale o parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale, cioè delle ASL. Tra le protesi che ci interessano vanno segnalate le lenti, i monocoli ed altri ausili per ipovedenti, gli occhi di vetro o di resina per coloro che hanno subito l'asportazione del bulbo oculare, il bastone bianco, l'orologio tattile o parlante ed alcuni ausili informatici quali la sintesi vocale, il display braille, la stampante braille e lo scanner.
Tutti questi ausili sono forniti dalla ASL, la quale provvede ad acquistarli ed assegnarli agli assistiti. Una volta ottenuta l'assegnazione di una protesi non è possibile richiederla nuovamente prima che sia trascorso un determinato arco di tempo, che varia a seconda della protesi, salvo il caso di distruzione, smarrimento o obsolescenza della protesi stessa.

Per poter ottenere tali ausili è necessario farne richiesta alla ASL. Attualmente solo alcune ASL hanno espletato le gare d'appalto previste dal decreto del 1999. Qualora l'ASL non abbia già scelto in tal modo il fornitore di ciascun ausilio previsto dal nomenclatore tariffario, sarà necessario fornire alla ASL tre preventivi di acquisto di oggetti equivalenti: la ASL deciderà a quale fornitore rivolgersi per l'acquisto. Peraltro alcune ASL continuano, invece, ad applicare il nomenclatore precedente, che prevedeva una copertura parziale di taluni ausili.

Si segnala, per la sua anomalia, la situazione del Veneto: in questa regione l'Assessorato alla sanità ha concluso un accordo con una struttura privata, il Centro Efesto, che realizza progetti globali, comprendenti la diagnosi patologica e funzionale, la fornitura di sistemi completi costituiti da computer, stampante, ausili, ecc., e la predisposizione di un corso di addestramento all'uso degli stessi. L'intero progetto è a carico della ASL di appartenenza, salvo una quota a carico del beneficiario. Questa iniziativa, se da un lato favorisce l'utente fornendogli un sistema completo e preconfigurato, dall'altro gli preclude una scelta libera e consapevole del materiale fornito, giacché il Centro Efesto propone esclusivamente i prodotti realizzati da un'unica ditta.
Va peraltro segnalato che, dato l'alto costo di tali progetti, alcune ASL si rifiutano di finanziarli, applicando il nomenclatore tariffario nazionale.

In altre regioni (Sicilia, TRentino) la fornitura degli ausili avviene direttamente da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in forza di leggi regionali o di accordi con l'assessorato alla sanità.

L'autorità garante per le comunicazioni con le delibere 514/07/CONS e 202/08/CONS ha stabilito che i ciechi assoluti hanno diritto a 90 ore di navigazione gratuita al mese o in alternativa ad uno sconto del 50% del canone fisso mensile per le connessioni di tipo flat, ovvero ad una equivalente riduzione del canone mensile in caso di offerta che includa telefonate e internet. Ad oggi Telecom Italia, Infostrada, Vodafone e Fastwweb si sono adeguati, introducendo nei loro listini appositi piani tariffari o riduzioni del canone dei piani standard. Non è possibile dare un quadro esaustivo di tutte le offerte, pertanto consigliamo di rivolgervi ai call center degli operatori telefonici oppure alle associazioni di categoria.

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Collocamento lavorativo

La legge 68 del 1999 ha riformato il sistema del collocamento obbligatorio dei disabili, facendo peraltro salve le leggi anteriori che prevedono modalità particolari per l'avviamento lavorativo dei centralinisti e dei fisioterapisti ciechi. Per i centralinisti va ricordata la legge 113 del 1985, mentre per i fisioterapisti ci si deve rifare alle leggi 403 del 1971 e 29 del 1994. Per ulteriori informazioni rinviamo alla sezione Lavoro.

Per l'esercizio di professioni diverse da quelle tradizionalmente riservate ai ciechi i disabili visivi sono assimilati agli altri disabili: devono fare richiesta di iscrizione all'elenco unico dei lavoratori disabili presso il Centro per l'Impiego della Provincia, il quale, oltre a valutare il grado di invalidità, al quale sono ricollegate talune agevolazioni per i datori di lavoro che assumono i disabili, effettuerà anche una valutazione funzionale atta ad individuare le capacità lavorative residue del soggetto.

Da ricordare anche la legge 120 del 1991, che ha sancito il diritto di accesso a tutti i concorsi pubblici per lo svolgimento di attività che non siano incompatibili con la minorazione visiva.

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Pensionamento anticipato

La legge 120 del 1991 prevede che i lavoratori ciechi ed ipovedenti possano usufruire di un mese di contribuzione figurativa per ogni tre mesi di lavoro effettivamente prestato. Ciò consente ai privi della vista di ottenere l'anzianità contributiva richiesta dalla legge per andare in pensione prima degli altri lavoratori.
La legge 388/2000 ha stabilito una agevolazione simile anche per gli invalidi civili con una invalidità superiore al 74%. Vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, con un limite massimo di contribuzione pari a 5 anni.
Se la minorazione visiva è intervenuta successivamente all'inizio dell'attività lavorativa, i benefici sopra menzionati valgono solo dal momento in cui è stato riconosciuto lo stato di ciecità o di invalidità.
IL non vedente potrà avvalersi di entrambi i benefici se, oltre alla cecità, presenta una ulteriore minorazione che ha dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile.

L'art. 9 della Legge 218/1952 ha ridotto di cinque anni l'età pensionabile per i lavoratori ciechi, cioè l'età compiuta la quale il lavoratore ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia. Il beneficio può essere fruito solo se sono trascorsi almeno 10 anni dalla data dell'assunzione e se risultino versati o accreditati contributi pensionistici pari ad almeno altrettanti anni ridotti di un terzo.
Tale norma è stata fatta salva dall'art. 1 comma 6° del D.Lgs. 503/1992 e dalle riforme successive. Pertanto si dovranno sottrarre 5 anni dall'età prevista per la pensione di vecchiaia valida nel momento in cui il lavoratore matura il diritto di andare in pensione.

Se la perdita della vista intervenuta durante il periodo lavorativo comporta la totale incapacità di svolgere l'attività lavorativa, è possibile ottenere la pensione di inabilità, purché siano stati versati contributi previdenziali pari ad almeno 5 anni e comunque a 3 anni negli ultimi 60 mesi. Tale pensione, sottoposta a limiti di reddito, è cumulabile con quella derivante dallo stato di cieco civile o invalido civile.

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Permessi speciali per i lavoratori non vedenti ed i loro familiari

L'art. 33 comma 6° della legge 104/92 consente ai lavoratori ciechi ed ipovedenti, che siano dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della stessa legge, di poter usufruire alternativamente di un permesso retribuito di due ore al giorno o di tre giorni al mese anche consecutivi. Tale agevolazione è stata pensata per consentire al disabile di sottoporsi a controlli, cure o terapie riabilitative. Tuttavia le norme regolamentari che hanno definito il procedimento da seguire per ottenere tali permessi (richiesta diretta al datore di lavoro) non richiedono che il disabile indichi lo scopo per il quale domanda il permesso.

I permessi di tre giorni al mese possono essere usufruiti anche dal coniuge e dai familiari entro il secondo grado. Non è più richiesto, come una volta, che chi ne usufruisce conviva con l'handicappato, né che provi di prestare assistenza continuativa all'handicappato grave. Possono usufruire dei permessi i parenti e gli affini di terzo grado, se quelli di primo o di secondo sono ultrasessantacinquenni oppure sono affetti da patologia invalidante o ancora sono deceduti o mancanti (ad es. il coniuge è separato legalmente).
Questi soggetti hanno anche diritto a rifiutarsi di prestare lavoro notturno, mentre nulla è detto per quanto riguarda il lavoro notturno dei disabili. Pertanto è da ritenere che, qualora non sussistano ragioni cliniche che sconsiglino il lavoro notturno da parte del cieco o dell'ipovedente, questi sia tenuto a prestarlo.

I permessi sopra descritti non incidono negativamente sul diritto alle ferie, sulla tredicesima mensilità e sul diritto alla pensione di anzianità, poiché sono retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa.
Una sentenza della Cassazione del 2010 ha stabilito che si deve tenere conto anche dei giorni di permesso goduti nel calcolo del TFR.

Il minorato visivo ed i familiari con lui conviventi hanno inoltre diritto, se lavoratori, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso (art. 33 comma 5°).

L'art. 80 della L. 388/2000 prevede un congedo speciale retribuito, che può durare fino a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, anche frazionabili. Tale congedo, concesso dapprima solo in favore dei genitori , è stato successivamente esteso ai fratelli ed alle sorelle, qualora i genitori siano morti o non siano in grado di prestare assistenza continuativa al disabile. Da ultimo la Corte Costituzionale ha esteso l'applicabilità della norma al coniuge convivente con il disabile

Tutti questi permessi possono essere usufruiti dal parente convivente lavoratore anche in presenza di altro parente convivente o non convivente che non ne abbia diritto, ad esempio perché studente o disoccupato.
La Corte costituzionale ha stabilito che i fratelli del disabile possono usufruire dei permessi non solo in caso di morte dei genitori, ma anche in caso di impossibilità per gli stessi di prestare assistenza al figlio disabile.

La materia dei congedi parentali è stata da ultimo risistemata mediante il D.Lgs. 151/2001 (vedere in particolare l'art. 42).

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La firma

Non è difficile per un cieco imparare a tracciare con la penna la propria firma, ma quale valore legale può avere la firma di chi non può leggere ciò che sta firmando? E che dire del fatto che spesso la firma tracciata da un non vedente è illeggibile? Queste questioni sono state risolte dalla legge n. 18 del 3 febbraio 1975, la quale afferma che la firma apposta da un cieco in calce ad un documento è pienamente valida ed obbliga il cieco al rispetto di quanto contenuto nel documento. Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione o anche di far redigere l'atto ad un'altra persona. In questi casi l'assistente dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco, indicando rispettivamente se si tratta di "testimone" o di "assistente alla redazione dell'atto".
La presenza di due testimoni è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il cieco non sia in grado di firmare.

La legge n. 18 del 1975 non si applica agli atti nei quali interviene un notaio, in quanto la legge notarile (del 1913) parla di "sottoscrizione", intendendo con ciò affermare che chi sottoscrive l'atto può avere diretta conoscenza di quanto vi è scritto. Inoltre la legge notarile detta norme specifiche nell'ipotesi in cui la persona non sa leggere, intendendo con questa espressione anche coloro che non possono materialmente leggere l'atto pubblico o la scrittura privata da autenticare. In questi casi sarà dunque necessario farsi assistere da due testimoni.

È auspicabile che l'introduzione della firma digitale (un tesserino magnetico contenente un codice che identifica la persona in maniera inequivocabile) possa rimuovere gli ultimi ostacoli che impediscono ai non vedenti di essere autonomi nella vita giuridica e nei rapporti d'affari.

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Esercizio del diritto di voto

Nelle consultazioni elettorali politiche ed amministrative, compresi i referendum, il cieco e l'ipovedente possono votare facendosi accompagnare da una persona di fiducia. La legge n. 17/2003 ha semplificato notevolmente l'iter burocratico. Ora il privo della vista può chiedere all'ufficio elettorale del Comune di residenza che venga apposto sulla tessera elettorale personale un apposito timbro che attesta una volta per tutte il diritto ad essere accompagnato all'interno della cabina elettorale. Per ottenere tale timbro è sufficiente recarsi all'ufficio elettorale muniti di un certificato attestante la minorazione visiva o del libretto di pensione rilasciato dall'INPS.
L'accompagnatore può essere un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano e non può accompagnare più di un disabile per ciascuna consultazione elettorale.

La L. 22/2006 ha introdotto la possibilità del voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da non consentire loro di allontanarsi dal luogo di dimora, ela cui esistenza dipende da apparecchiature elettromedicali. Per usufruire di questa possibilità, bisogna fare richiesta al Sindaco del Comune di dimora, accompagnata da una fotocopia della tessera elettorale ed un certificato medico da cui risulti che l’infermità comporta una “dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio” e se il soggetto ha necessità di essere assistito durante l’esercizio del voto. Il giorno della consultazione elettorale sarà il presidente della circoscrizione competente per territorio assieme ad uno scrutinatore ed al segretario a recarsi presso l'abitazione del disabile per raccogliere il voto.

Anche in questo campo è auspicabile che vengano adottate delle soluzioni che consentano ai ciechi ed agli ipovedenti di votare in completa autonomia. Ciò potrebbe avvenire ad es. realizzando delle mascherine con dei fori in corrispondenza dei simboli dei partiti. Il cieco, sovrapponendo la mascherina alla scheda elettorale e conoscendo la posizione dei vari simboli potrebbe facilmente tracciare con la matita un segno sul simbolo del candidato prescelto.
Questa soluzione è stata sperimentata a Torino nel 2000 in occasione di un referendum con ottimi risultati. Tuttavia non abbiamo notizia che l'esperimento abbia avuto seguito.
Un'altra possibilità è quella del voto per corrispondenza, già praticato in diversi Paesi.
Infine si può sperare nell'introduzione del voto elettronico, già in fase di sperimentazione, che grazie alla carta d'identità elettronica, al riconoscimento delle impronte digitali e ad un sistema a guida vocale consentirà ai ciechi ed agli ipovedenti di selezionare la lista e perfino il candidato prescelto salvaguardando pienamente la libertà e la segretezza del voto.

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Fare testamento

La legge italiana prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e per atto pubblico. Il primo è il testamento scritto direttamente dalla persona a mano e da lei sottoscritto. Il testamento segreto è un testamento scritto dalla persona con mezzi meccanici oppure scritto da altri, sottoscritto dalla persona e consegnato con determinate formalità ad un notaio. Il testamento per atto pubblico è fatto dettando le proprie volontà ad un notaio.

È fuori discussione che il cieco non può avvalersi del testamento olografo. Purtroppo, stante l'attuale normativa, il non vedente non può neppure realizzare il testamento segreto. Sebbene l'uso della macchina da scrivere e del computer consentirebbero al disabile visivo di scrivere il testamento e sebbene la firma apposta su ogni foglio come prescritto dall'art.604 del Codice Civile sarebbe valida ai sensi della legge n. 18 del 1975, la stessa legge conferma espressamente il divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art.604 del Codice Civile, secondo cui "chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".
Pertanto il cieco che voglia fare testamento dovrà necessariamente recarsi da un notaio con due testimoni.

Dato il progresso tecnologico che consente ai ciechi dotati di personal computer di scrivere e rileggere qualsiasi documento, è auspicabile che questa normativa venga modificata

Norme antidiscriminazione

La L. 67/2006, recependo una direttiva europea, ha introdotto la possibilità per i disabili di ricorrere al giudice per ottenere la cessazione di qualsiasi comportamento discriminatorio e il risarcimento del relativo danno. I comportamenti discriminatori possono essere diretti (comportamenti oggettivamente diversi da quelli che si sarebbero tenuti nei confronti di un non disabile) e indiretti (comportamenti neutri che in situazioni particolari si risolvono in una discriminazione per il disabile).

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