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Pensioni, agevolazioni fiscali e altri diritti"I soldi non fanno la felicità", lo dicono tutti. Tuttavia è chiaro che un non vedente, come qualsiasi altro disabile, incontra maggiori difficoltà per procurarsi il necessario per vivere e soddisfare le sue specifiche esigenze. Accanto a tale considerazione si aggiunge quella per cui molte persone perdono la vista per motivi che si possono ricollegare ad un mancato intervento da parte dello Stato, sia in termini di prevenzione che per una vera e propria colpa (errori sanitari). Queste due diverse considerazioni stanno alla base dei due sussidi economici previsti dalla legge per i ciechi e gli ipovedenti: l'assegno o pensione di cecità e l'indennità di accompagnamento. Altre leggi prevedono agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti creati appositamente per i disabili visivi o per prodotti comuni che però per i ciechi e gli ipovedenti assumono un valore particolare, in quanto sopperiscono al deficit visivo fornendo nuove opportunità di reperire e conservare le informazioni (registratori, computer, ecc.). Nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è prevista la fornitura da parte delle ASL di alcuni ausili e un contributo per l'acquisto di altri. Alcune leggi prevedono agevolazioni particolari per i lavoratori non vedenti ed i loro familiari. Parleremo anche della validità della firma, di come si esercita il diritto di voto e di come i ciechi possano fare testamento. Per informazioni relative alle agevolazioni sui mezzi di trasporto consultare la sezione Autonomia.
Assegni e indennitàI non vedenti e gli ipovedenti con residuo visivo non superiore a un decimo o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30% hanno diritto a fruire di un assegno mensile (pensione), il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, purché il reddito derivante da lavoro autonomo o subordinato non superi una certa cifra. Gli importi degli assegni e il tetto di reddito oltre il quale si perde il diritto all'assegno vengono aggiornati ogni anno. Per conoscere tali importi potete consultare i siti delle associazioni di categoria o il sito HandyLex. I ciechi assoluti e i ciechi parziali con residuo non superiore a un ventesimo o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%, oltre all'assegno, hanno diritto anche ad una indennità di accompagnamento, il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Tale indennità non è soggetta ad alcun limite di reddito. I non vedenti e gli ipovedenti affetti da minorazioni aggiuntive
(fisiche o psichiche) che comportino una invalidità totale hanno diritto
sia all'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili sia
a quella prevista per gli invalidi civili al 100%, purché il riconoscimento
dell'invalidità civile sia dovuto ad una patologia diversa da quella
che ha portato alla dichiarazione di cecità. Per patologia si intende
il tipo di minorazione e non la causa delle minorazioni, che perciò
può anche essere la stessa, come quando, a seguito di incidente stradaleo
malattia, la persona perda sia la capacità visiva che quella motoria.
Lo stesso vale per i sordo-ciechi, i quali hanno diritto sia all'indennità
di accompagnamento sia all'indennità di comunicazione. Se la cecità è dovuta ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, cause belliche o di servizio si applicano leggi particolari, che prevedono assegni ed indennità diverse. Per ottenere i benefici economici e tutti gli altri servizi previsti per i disabili è necessario far accertare il proprio stato di invalidità facendone richiesta all'INPS, il quale inviterà il disabile a presentarsi dinnanzi ad una apposita commissione medica presso la ASL di appartenenza. La commissione accerterà il visus (espresso in decimi), il campo visivo (espresso in gradi) e la presenza di eventuali altre minorazioni, da valutare sulla base di punti percentuali di invalidità. Il riconoscimento del campo visivo ai fini dell'accertamento delle minorazioni visive è una conquista abbastanza recente: risale, infatti, ad una nota del Ministero della Sanità n. 21/09/2004 ed alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 464/2004. La commissione medica della ASL può anche dichiarare l'handicappato "in situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge 104 del 1992. Ciò dà diritto ad ulteriori agevolazioni, di cui parleremo tra breve. Con lo stesso procedimento può essere richiesto il riconoscimento dell'aggravamento del deficit visivo del soggetto. La L. 102/2009 ha introdotto una nuova procedura informatizzata, che vede come perno del sistema l'INPS, superando così le disparità di trattamento che si erano verificate a seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di assistenza sociale. Poich%eacute; per la presentazione della domanda e la gestione di tutto l'iter burocratico è necessario possedere un PIN per l'accesso al sistema informatico dell'INPS, consigliamo di rivolgervi alle associazioni di categoria o ai servizi sociali del Comune. Se la perdita della vista è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ci si deve rivolgere all'INAIL. Se la causa della minorazione è legata a ragioni di servizio o a cause belliche (tra le quali vanno ricompresi anche gli infortuni verificatisi durante il servizio militare), ci si dovrà invece rivolgere al Ministero dell'interno. L'INPS può verificare in qualsiasi momento il permanere dello stato di invalidità, invitando il disabile a sottoporsi a nuova visita presso la ASL. Il D.M. 2 agosto 2007 del Ministero del'Economia e delle Finanze contiene un elenco di menomazioni e patologie stabilizzate o ingravescenti per le quali è esclusa qualsiasi visita di controllo. Agevolazioni fiscaliLe agevolazioni fiscali previste per i disabili e in particolare per i non vedenti e gli ipovedenti sono diverse e soggette a periodici aggiornamenti, di solito in coincidenza con l'approvazione della legge finanziaria. Pertanto è impossibile citarle tutte ed è difficile tenersi aggiornati. Per tale ragione consigliamo di consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate, in particolare la sezione dedicata alle agevolazioni per i disabili all'interno delle guide dell'Agenzia. La prima agevolazione da segnalare è una detrazione dall'IRPEF prevista per la presenza nel nucleo familiare di un figlio disabile. Le spese sostenute per l’acquisto degli ausili tecnici sono detraibili
dall’IRPEF nella misura del 19% del prezzo (D.P.R. 917/86, art. 13-bis,
comma 1°, lett. c). Lo stesso trattamento si applica all'acquisto delle
automobili destinate ad agevolare gli spostamenti dei ciechi ed alle
spese per il mantenimento del cane guida. In particolare in caso di
acquisto di una automobile di cilindrata non superiore a 2000 cc se
alimentata a benzina e 2800 cc se diesel è possibile detrarre il 19%
della spesa sostenuta fino ad un massimo di L. 35.000.000, pari a €
18075,99. La detrazione può essere fatta in unica soluzione o nell'arco
dei quattro anni successivi. L'agevolazione può essere goduta una volta
ogni quattro anni, salvo il caso di furto o incendio doloso dell'automobile. Per le automobili intestate ai disabili o a familiari dei quali i
disabili stessi siano fiscalmente a carico sono previste anche l'IVA
agevolata al 4% e l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione
(L. 342/2000, art. 50). Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto
-ovviamente- alcun adattamento dell'autovettura, come avviene invece
per i disabili motori. È necessario fare una apposita richiesta all'Agenzia
delle Entrate, che, una volta verificati i requisiti, rilascia un certificato
che sostituisce la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione,
che ha sostituito l'esposizione del bollo sul parabrezza dell'automobile. Per quanto riguarda la tassa di iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), essa è di competenza provinciale. La legge prevede l'esenzione solo per i veicoli adattati. Nulla vieta che l'Amministrazione Provinciale possa prevedere agevolazioni in tal senso. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'ACI. Per il cane guida la legge consente di detrarre una cifra forfettaria pari a € 516,47 comprensiva di tutte le spese di mantenimento dell'animale. Le spese mediche, comprese quelle per interventi chirurgici, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF (art. 10, lett. b, del testo unico sulle imposte dirette sopra citato). La L. 388/2000 aveva stabilito l'esenzione dalla tassa di successione e di donazione per i beneficiari disabili gravi se l'importo complessivo del lascito non superava L. 1.000.000.000. Successivamente la L. 383/2001 ha abolito l'imposta di successione e di donazione, sottoponendo i trasferimenti di valore superiore a € 180.759,91 alle imposte previste per gli atti a titolo oneroso. Poiché per questi ultimi non sono previste esenzioni, è da ritenere che il disabile che riceva per successione o donazione beni immobili per un valore superiore alla cifra sopra indicata, debba pagare l'imposta prevista per il corrispondente trasferimento a titolo oneroso (vendita, costituzione di usufrutto, ecc.). È possibile dedurre dal reddito imponibile gli oneri contributivi relativi agli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza personale o familiare (colf e badanti), nonché le spese sostenute per il loro compenso fino ad un importo massimo di 2.100 euro annui (D.P.R. 917/86, art. 10, comma 2°). Il D.M. 14 marzo 1998 ha stabilito l'applicazione dell'IVA agevolata
nella misura del 4% per tutti gli strumenti tecnici ed informatici rivolti
a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori
di handicap. Si tratta di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo basato
su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente
fabbricato o di comune reperibilità, preposto ad assistere la riabilitazione,
o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta
o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione
e alla cultura da parte dei soggetti disabili.
Tali certificati vanno consegnati al rivenditore, il quale nella fattura indicherà che l'IVA applicata è del 4% ai sensi del D.M. 14 marzo 1998. I Comuni possono prevedere delle riduzioni dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) se l'immobile è di proprietà di un disabile o di persona della quale il disabile stesso sia fiscalmente a carico. Il D.Lgs. 109/1998 ha introdotto l'indicatore della situazione economica
(ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
conosciuti anche con il nome complessivo di "riccometro". Le Pubbliche
Amministrazioni e i concessionari di servizi pubblici possono prevedere
particolari agevolazioni se i valori dell'ISE e dell'ISEE non superano
un determinato ammontare. La presenza di un disabile all'interno del
nucleo familiare contribuisce a ridurre il valore complessivo dell'ISE
e dell'ISEE. Protesi sanitarieIl D.M. 27 agosto 1999 n. 332 contiene il cosiddetto
"nomenclatore
tariffario", cioè l'elenco delle protesi che sono fornite a totale o
parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale, cioè delle ASL. Tra
le protesi che ci interessano vanno segnalate le lenti, i monocoli ed
altri ausili per ipovedenti, gli occhi di vetro o di resina per coloro
che hanno subito l'asportazione del bulbo oculare, il bastone bianco,
l'orologio tattile o parlante ed alcuni ausili informatici quali la
sintesi vocale, il display braille, la stampante braille e lo scanner. Per poter ottenere tali ausili è necessario farne richiesta alla ASL. Attualmente solo alcune ASL hanno espletato le gare d'appalto previste dal decreto del 1999. Qualora l'ASL non abbia già scelto in tal modo il fornitore di ciascun ausilio previsto dal nomenclatore tariffario, sarà necessario fornire alla ASL tre preventivi di acquisto di oggetti equivalenti: la ASL deciderà a quale fornitore rivolgersi per l'acquisto. Peraltro alcune ASL continuano, invece, ad applicare il nomenclatore precedente, che prevedeva una copertura parziale di taluni ausili. Si segnala, per la sua anomalia, la situazione del Veneto: in
questa regione l'Assessorato alla sanità ha concluso un accordo con
una struttura privata, il Centro Efesto, che realizza progetti
globali, comprendenti la diagnosi patologica e funzionale, la
fornitura di sistemi completi costituiti da computer, stampante,
ausili, ecc., e la predisposizione di un corso di addestramento
all'uso degli stessi. L'intero progetto è a carico della ASL di
appartenenza, salvo una quota a carico del beneficiario. Questa
iniziativa, se da un lato favorisce l'utente fornendogli un sistema
completo e preconfigurato, dall'altro gli preclude una scelta libera
e consapevole del materiale fornito, giacché il Centro Efesto
propone esclusivamente i prodotti realizzati da un'unica ditta. In altre regioni (Sicilia, TRentino) la fornitura degli ausili avviene direttamente da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in forza di leggi regionali o di accordi con l'assessorato alla sanità. L'autorità garante per le comunicazioni con le delibere 514/07/CONS e 202/08/CONS ha stabilito che i ciechi assoluti hanno diritto a 90 ore di navigazione gratuita al mese o in alternativa ad uno sconto del 50% del canone fisso mensile per le connessioni di tipo flat, ovvero ad una equivalente riduzione del canone mensile in caso di offerta che includa telefonate e internet. Ad oggi Telecom Italia, Infostrada, Vodafone e Fastwweb si sono adeguati, introducendo nei loro listini appositi piani tariffari o riduzioni del canone dei piani standard. Non è possibile dare un quadro esaustivo di tutte le offerte, pertanto consigliamo di rivolgervi ai call center degli operatori telefonici oppure alle associazioni di categoria. Collocamento lavorativoLa legge 68 del 1999 ha riformato il sistema del collocamento obbligatorio dei disabili, facendo peraltro salve le leggi anteriori che prevedono modalità particolari per l'avviamento lavorativo dei centralinisti e dei fisioterapisti ciechi. Per i centralinisti va ricordata la legge 113 del 1985, mentre per i fisioterapisti ci si deve rifare alle leggi 403 del 1971 e 29 del 1994. Per ulteriori informazioni rinviamo alla sezione Lavoro. Per l'esercizio di professioni diverse da quelle tradizionalmente riservate ai ciechi i disabili visivi sono assimilati agli altri disabili: devono fare richiesta di iscrizione all'elenco unico dei lavoratori disabili presso il Centro per l'Impiego della Provincia, il quale, oltre a valutare il grado di invalidità, al quale sono ricollegate talune agevolazioni per i datori di lavoro che assumono i disabili, effettuerà anche una valutazione funzionale atta ad individuare le capacità lavorative residue del soggetto. Da ricordare anche la legge 120 del 1991, che ha sancito il diritto di accesso a tutti i concorsi pubblici per lo svolgimento di attività che non siano incompatibili con la minorazione visiva. Pensionamento anticipatoLa legge 120 del 1991 prevede che i lavoratori ciechi ed ipovedenti
possano usufruire di un mese di contribuzione figurativa per ogni tre
mesi di lavoro effettivamente prestato. Ciò consente ai privi della
vista di ottenere l'anzianità contributiva richiesta dalla legge per
andare in pensione prima degli altri lavoratori. L'art. 9 della Legge 218/1952 ha ridotto di cinque anni l'età
pensionabile per i lavoratori ciechi, cioè l'età compiuta la quale
il lavoratore ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia. Il
beneficio può essere fruito solo se sono trascorsi almeno 10 anni
dalla data dell'assunzione e se risultino versati o accreditati
contributi pensionistici pari ad almeno altrettanti anni ridotti di
un terzo. Se la perdita della vista intervenuta durante il periodo lavorativo comporta la totale incapacità di svolgere l'attività lavorativa, è possibile ottenere la pensione di inabilità, purché siano stati versati contributi previdenziali pari ad almeno 5 anni e comunque a 3 anni negli ultimi 60 mesi. Tale pensione, sottoposta a limiti di reddito, è cumulabile con quella derivante dallo stato di cieco civile o invalido civile. Permessi speciali per i lavoratori non vedenti ed i loro familiariL'art. 33 comma 6° della legge 104/92 consente ai lavoratori ciechi ed ipovedenti, che siano dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della stessa legge, di poter usufruire alternativamente di un permesso retribuito di due ore al giorno o di tre giorni al mese anche consecutivi. Tale agevolazione è stata pensata per consentire al disabile di sottoporsi a controlli, cure o terapie riabilitative. Tuttavia le norme regolamentari che hanno definito il procedimento da seguire per ottenere tali permessi (richiesta diretta al datore di lavoro) non richiedono che il disabile indichi lo scopo per il quale domanda il permesso. I permessi di tre giorni al mese possono essere usufruiti anche dal coniuge e dai
familiari entro il secondo grado. Non è più richiesto,
come una volta, che chi ne usufruisce conviva con l'handicappato, né che provi di prestare
assistenza continuativa all'handicappato grave. Possono usufruire
dei permessi i parenti e gli affini di terzo grado, se quelli di primo o di secondo sono ultrasessantacinquenni
oppure sono affetti da patologia invalidante o ancora sono deceduti o mancanti (ad es. il coniuge
è separato legalmente). I permessi sopra descritti non incidono negativamente sul diritto
alle ferie, sulla tredicesima mensilità e sul diritto alla pensione
di anzianità, poiché sono retribuiti e sono coperti da contribuzione
figurativa. Il minorato visivo ed i familiari con lui conviventi hanno inoltre diritto, se lavoratori, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso (art. 33 comma 5°). L'art. 80 della L. 388/2000 prevede un congedo speciale retribuito, che può durare fino a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, anche frazionabili. Tale congedo, concesso dapprima solo in favore dei genitori , è stato successivamente esteso ai fratelli ed alle sorelle, qualora i genitori siano morti o non siano in grado di prestare assistenza continuativa al disabile. Da ultimo la Corte Costituzionale ha esteso l'applicabilità della norma al coniuge convivente con il disabile Tutti questi permessi possono essere usufruiti dal parente convivente
lavoratore anche in presenza di altro parente convivente o non
convivente che non ne
abbia diritto, ad esempio perché studente o disoccupato. La materia dei congedi parentali è stata da ultimo risistemata mediante il D.Lgs. 151/2001 (vedere in particolare l'art. 42). La firmaNon è difficile per un cieco imparare a tracciare con la penna la
propria firma, ma quale valore legale può avere la firma di chi non
può leggere ciò che sta firmando? E che dire del fatto che spesso la
firma tracciata da un non vedente è illeggibile? Queste questioni sono
state risolte dalla legge n. 18 del 3 febbraio 1975, la quale afferma
che la firma apposta da un cieco in calce ad un documento è pienamente
valida ed obbliga il cieco al rispetto di quanto contenuto nel documento.
Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione
o anche di far redigere l'atto ad un'altra persona. In questi casi l'assistente
dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco, indicando rispettivamente
se si tratta di "testimone" o di "assistente alla redazione dell'atto". La legge n. 18 del 1975 non si applica agli atti nei quali interviene un notaio, in quanto la legge notarile (del 1913) parla di "sottoscrizione", intendendo con ciò affermare che chi sottoscrive l'atto può avere diretta conoscenza di quanto vi è scritto. Inoltre la legge notarile detta norme specifiche nell'ipotesi in cui la persona non sa leggere, intendendo con questa espressione anche coloro che non possono materialmente leggere l'atto pubblico o la scrittura privata da autenticare. In questi casi sarà dunque necessario farsi assistere da due testimoni. È auspicabile che l'introduzione della firma digitale (un tesserino magnetico contenente un codice che identifica la persona in maniera inequivocabile) possa rimuovere gli ultimi ostacoli che impediscono ai non vedenti di essere autonomi nella vita giuridica e nei rapporti d'affari. Esercizio del diritto di votoNelle consultazioni elettorali politiche ed amministrative, compresi
i referendum, il cieco e l'ipovedente possono votare facendosi accompagnare
da una persona di fiducia. La legge n. 17/2003 ha semplificato notevolmente
l'iter burocratico. Ora il privo della vista può chiedere all'ufficio
elettorale del Comune di residenza che venga apposto sulla tessera elettorale
personale un apposito timbro che attesta una volta per tutte il diritto
ad essere accompagnato all'interno della cabina elettorale. Per ottenere
tale timbro è sufficiente recarsi all'ufficio elettorale muniti di un
certificato attestante la minorazione visiva o del libretto di pensione
rilasciato dall'INPS. La L. 22/2006 ha introdotto la possibilità del voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da non consentire loro di allontanarsi dal luogo di dimora, ela cui esistenza dipende da apparecchiature elettromedicali. Per usufruire di questa possibilità, bisogna fare richiesta al Sindaco del Comune di dimora, accompagnata da una fotocopia della tessera elettorale ed un certificato medico da cui risulti che l’infermità comporta una “dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio” e se il soggetto ha necessità di essere assistito durante l’esercizio del voto. Il giorno della consultazione elettorale sarà il presidente della circoscrizione competente per territorio assieme ad uno scrutinatore ed al segretario a recarsi presso l'abitazione del disabile per raccogliere il voto. Anche in questo campo è auspicabile che vengano adottate delle soluzioni
che consentano ai ciechi ed agli ipovedenti di votare in completa autonomia.
Ciò potrebbe avvenire ad es. realizzando delle mascherine con dei fori
in corrispondenza dei simboli dei partiti. Il cieco, sovrapponendo la
mascherina alla scheda elettorale e conoscendo la posizione dei vari
simboli potrebbe facilmente tracciare con la matita un segno sul simbolo
del candidato prescelto. Fare testamentoLa legge italiana prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e per atto pubblico. Il primo è il testamento scritto direttamente dalla persona a mano e da lei sottoscritto. Il testamento segreto è un testamento scritto dalla persona con mezzi meccanici oppure scritto da altri, sottoscritto dalla persona e consegnato con determinate formalità ad un notaio. Il testamento per atto pubblico è fatto dettando le proprie volontà ad un notaio. È fuori discussione che il cieco non può avvalersi del testamento
olografo. Purtroppo, stante l'attuale normativa, il non vedente non
può neppure realizzare il testamento segreto. Sebbene l'uso della macchina
da scrivere e del computer consentirebbero al disabile visivo di scrivere
il testamento e sebbene la firma apposta su ogni foglio come prescritto
dall'art.604 del Codice Civile sarebbe valida ai sensi della legge n.
18 del 1975, la stessa legge conferma espressamente il divieto contenuto
nell'ultimo comma dell'art.604 del Codice Civile, secondo cui "chi non
sa o non può leggere non può fare testamento segreto". Dato il progresso tecnologico che consente ai ciechi dotati di personal computer di scrivere e rileggere qualsiasi documento, è auspicabile che questa normativa venga modificata Norme antidiscriminazioneLa L. 67/2006, recependo una direttiva europea, ha introdotto la possibilità per i disabili di ricorrere al giudice per ottenere la cessazione di qualsiasi comportamento discriminatorio e il risarcimento del relativo danno. I comportamenti discriminatori possono essere diretti (comportamenti oggettivamente diversi da quelli che si sarebbero tenuti nei confronti di un non disabile) e indiretti (comportamenti neutri che in situazioni particolari si risolvono in una discriminazione per il disabile). Contattaci - Privacy - Credits |