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Chi sono i non vedenti

Ha senso chiedersi chi sono i non vedenti? Se con questa domanda si cerca di definire il concetto di non vedente tipo, cioè un insieme di caratteristiche comuni a tutti i ciechi, la risposta è no. Se è vero che la ciecità può portare a certi comportamenti che non si rinvengono nei soggetti che vedono bene, è anche vero che ogni persona è a suo modo singolare.
Se, però, vogliamo semplicemente sapere quanto poco deve vedere una persona per essere considerata cieca, allora la domanda ha senso e la risposta va ricercata nella legge.

La prima legge che si può citare è la n. 155 del 5 marzo 1965, la quale all'art. 2 recita: "Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione". Come si può notare vi sono ricomprese anche persone che riescono a vedere qualcosa. Questa formula è ripetuta in varie leggi, da ultimo nell'art. 1 comma 4 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili. Il Ministero della Sanità con nota DPV.4/H-d1/466 in data 22 giugno 2001 ha precisato che tale definizione deve intendersi valida per qualsiasi legge che contenga disposizioni a favore dei non vedenti senza altre specificazioni.

Con la legge 138 del 3 aprile 2001 è stata finalmente recepita la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua i ciechi e gli ipovedenti non solo sulla base del visus, cioè dell'acutezza visiva, ma
tenendo conto anche dell'ampiezza del campo visivo, cioè della porzione di spazio che l'occhio è in grado di vedere davanti a sé. La legge definisce i concetti di "cieco assoluto", "cieco parziale", "ipovedente grave", "ipovedente medio-grave" e "ipovedente lieve", ricomprendendo nelle ultime due categorie i soggetti con un'acutezza visiva da 1 a 3 decimi.
La nuova legge non modifica le leggi precedenti in materia di assegni e indennità che spettano ai ciechi. Tuttavia, su pressione dell'Unione Italiana dei Ciechi, la principale associazione di categoria, il Ministero della Salute, sulla base di un parere favorevole rilasciato dal Consiglio Superiore della Sanità in data 28/04/2004, ha stabilito, con nota 21/09/2004 del Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, di emanare disposizioni alle competenti autorità locali affinché le Commissioni mediche deputate all'accertamento della cecità civile fondino le proprie valutazioni sulla classificazione contenuta nella legge 138/2001.
Successivamente, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del  Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato su questo stesso argomento la circolare 19/10/2004, n. 464. In essa il suddetto Ministero, facendo propri gli atti di cui sopra, ha stabilito che, d'ora in poi, nella categoria dei ciechi totali rientrano tutti i soggetti indicati nelle lettere da a) a c) dell'art. 2 della legge 138/2001, mentre nella categoria dei ciechi parziali devono essere ricompresi i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della medesima legge. E questo a tutti gli effetti previsti dalla legge, compresa l'erogazione delle relative provvidenze economiche (indennità e pensioni).

Le leggi in materia di collocamento lavorativo, in attesa di un pronunciamento analogo del Ministero del Lavoro, adottano tutt'ora esclusivamente il parametro dell'acutezza visiva o visus, che si misura con quel tabellone che tutti voi sicuramente avrete visto dall'oculista, con varie lettere di grandezza decrescente. Si tratta di un sistema riduttivo e ormai superato dalla scienza medica. Gli strumenti attualmente in dotazione agli ambulatori oculistici consentono di misurare con buona approssimazione la forma e l'estensione del campo visivo, cioè la zona che la persona può vedere con un sol colpo d'occhio. Vi è poi la possibilità di misurare la fotosensibilità, cioè la variazione dell'acutezza visiva al variare dell'illuminazione dell'oggetto da osservare. Così può capitare che vi siano persone che di giorno se la cavano abbastanza bene mentre di notte divengono completamente cieche, ed anche viceversa.

Mentre nel campo del collocamento lavorativo e delle agevolazioni fiscali i "privi della vista" o "non vedenti" sono definiti coloro che vedono meno di un decimo, nell'ambito delle pensioni e delle indennità speciali si distinguono i "ciechi assoluti" (coloro che non vedono nulla o al massimo sono in grado di percepire una fonte luminosa o il movimento di una mano posta davanti all'occhio o, da ultimo, coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%) e i "ciechi parziali" (tutti gli altri soggetti con problemi di vista il cui visus è inferiore ad 1/10 o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%).
Trovate maggiori approfondimenti su questi temi nella sezione Pensioni, agevolazioni fiscali e altri diritti.

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