Chi sono i non vedenti
Ha senso
chiedersi chi sono i non vedenti? Se con questa domanda si cerca di definire
il concetto di non vedente tipo, cioè un insieme di caratteristiche
comuni a tutti i ciechi, la risposta è no. Se è vero che
la ciecità può portare a certi comportamenti che non si
rinvengono nei soggetti che vedono bene, è anche vero che ogni
persona è a suo modo singolare.
Se, però, vogliamo semplicemente sapere quanto poco deve vedere una
persona per essere considerata cieca, allora la domanda ha senso e la
risposta va ricercata nella legge.
La prima
legge che si può citare è la n. 155 del 5 marzo 1965, la
quale all'art. 2 recita: "Si intendono privi della vista coloro che
sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore
a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione". Come
si può notare vi sono ricomprese anche persone che riescono a vedere
qualcosa. Questa formula è ripetuta in varie leggi, da ultimo nell'art.
1 comma 4 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 sul collocamento obbligatorio
dei disabili. Il Ministero della Sanità con nota DPV.4/H-d1/466
in data 22 giugno 2001 ha precisato che tale definizione deve intendersi
valida per qualsiasi legge che contenga disposizioni a favore dei non
vedenti senza altre specificazioni.
Con la legge
138 del 3 aprile 2001 è stata finalmente recepita la classificazione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua i ciechi
e gli ipovedenti non solo sulla base del visus, cioè dell'acutezza
visiva, ma
tenendo conto anche dell'ampiezza del campo visivo, cioè della
porzione di spazio che l'occhio è in grado di vedere davanti a
sé. La legge definisce i concetti di "cieco assoluto",
"cieco parziale", "ipovedente grave", "ipovedente
medio-grave" e "ipovedente lieve", ricomprendendo nelle
ultime due categorie i soggetti con un'acutezza visiva da 1 a 3 decimi.
La nuova legge non modifica le leggi precedenti in materia di assegni e
indennità che spettano ai ciechi. Tuttavia, su pressione dell'Unione
Italiana dei Ciechi, la principale associazione di categoria, il
Ministero della Salute, sulla base di un parere favorevole rilasciato
dal Consiglio Superiore della Sanità in data 28/04/2004, ha stabilito,
con nota 21/09/2004 del Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, di
emanare disposizioni alle competenti autorità locali affinché le
Commissioni mediche deputate all'accertamento della cecità civile
fondino le proprie
valutazioni sulla classificazione contenuta nella legge 138/2001.
Successivamente, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha diramato su questo stesso argomento la circolare 19/10/2004,
n. 464. In essa il suddetto Ministero, facendo propri gli atti di cui
sopra, ha stabilito che, d'ora in poi, nella categoria dei ciechi totali
rientrano tutti i soggetti indicati nelle lettere da a) a c) dell'art. 2
della legge 138/2001, mentre nella categoria dei ciechi parziali devono
essere ricompresi i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3
della medesima legge. E questo a tutti gli effetti previsti dalla legge,
compresa l'erogazione delle relative provvidenze economiche (indennità e
pensioni).
Le leggi
in materia di collocamento lavorativo, in attesa di un pronunciamento
analogo del Ministero del Lavoro,
adottano tutt'ora esclusivamente il parametro dell'acutezza visiva o visus,
che si misura con quel tabellone che tutti voi sicuramente avrete visto
dall'oculista, con varie lettere di grandezza decrescente. Si tratta di
un sistema riduttivo e ormai superato dalla scienza medica. Gli strumenti
attualmente in dotazione agli ambulatori oculistici consentono di misurare
con buona approssimazione la forma e l'estensione del campo visivo, cioè
la zona che la persona può vedere con un sol colpo d'occhio. Vi
è poi la possibilità di misurare la fotosensibilità,
cioè la variazione dell'acutezza visiva al variare dell'illuminazione
dell'oggetto da osservare. Così può capitare che vi siano
persone che di giorno se la cavano abbastanza bene mentre di notte divengono
completamente cieche, ed anche viceversa.
Mentre nel
campo del collocamento lavorativo e delle agevolazioni fiscali i "privi
della vista" o "non vedenti" sono definiti coloro che vedono
meno di un decimo, nell'ambito delle pensioni e delle indennità
speciali si distinguono i "ciechi assoluti" (coloro che non
vedono nulla o al massimo sono in grado di percepire una fonte luminosa
o il movimento di una mano posta davanti all'occhio o, da ultimo, coloro
che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%) e i "ciechi
parziali" (tutti gli altri soggetti con problemi di vista il cui
visus è inferiore ad 1/10 o il cui residuo perimetrico binoculare
è inferiore al 10%).
Trovate maggiori approfondimenti su questi temi nella sezione
Pensioni, agevolazioni fiscali e altri diritti.
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